Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

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Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

L’art. 12-octies del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

  • risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
  • venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.

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