Soppressione sanzioni

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Soppressione sanzioni

Soppressione sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca

Con l’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito viene soppresso l’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

Proroga o risoluzione del contratto di locazione

In linea di principio, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca (art. 17 del DPR 131/86). Però, in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva, tali adempimenti non comportano l’applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione della proroga e della risoluzione, per i contratti di locazione con cedolare secca, era stato espressamente sanzionato dall’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, a norma del quale: “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Le suddette sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione sono ora state abrogate.

Mancata comunicazione della proroga

Resta in vigore la previsione del precedente periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ne deriva che, ad oggi, la mancata comunicazione della prorogadel contratto di locazione con cedolare secca nondetermina più conseguenze, posto che:

  • l’opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento “coerente” (e ciò non configura una novità);
  • non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.

Il legislatore intendeva, in questo modo, sopprimere lo stesso obbligo di comunicazione della proroga, come si legge nel Dossier del Servizio Studi del Senato 123/5 e come suggerisce la rubrica dell’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito (“Sop­­pressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della ce­do­lare secca.…”); tuttavia, dal punto di vista della tecnica normativa, sono sta­te soppresse solo le sanzioni per il mancato adempimento e non l’obbligo stesso.

Mancata comunicazione della risoluzione

Con riferimento alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, va rilevato che, sebbene (a seguito della nuova norma) non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate la conclusione del contratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.

Decorrenza

L’abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca dovrebbero applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del favor rei.

Soppressione sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca
Con l’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito viene soppresso l’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

Proroga o risoluzione del contratto di locazione
In linea di principio, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca (art. 17 del DPR 131/86). Però, in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva, tali adempimenti non comportano l’applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione della proroga e della risoluzione, per i contratti di locazione con cedolare secca, era stato espressamente sanzionato dall’ultimo periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, a norma del quale: “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Le suddette sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione sono ora state abrogate.

Mancata comunicazione della proroga
Resta in vigore la previsione del precedente periodo dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ne deriva che, ad oggi, la mancata comunicazione della prorogadel contratto di locazione con cedolare secca nondetermina più conseguenze, posto che:

l’opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento “coerente” (e ciò non configura una novità);
non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.
Il legislatore intendeva, in questo modo, sopprimere lo stesso obbligo di comunicazione della proroga, come si legge nel Dossier del Servizio Studi del Senato 123/5 e come suggerisce la rubrica dell’art. 3-bis del DL 34/2019 convertito (“Sop­­pressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della ce­do­lare secca.…”); tuttavia, dal punto di vista della tecnica normativa, sono sta­te soppresse solo le sanzioni per il mancato adempimento e non l’obbligo stesso.

Gentile Dr.F.Nada,
esprimo tutta la mia gratitudine per avermi risolto il problema dell’obbligo ancora vigente all’A. Entrate della comunicazione di proroga biennale per il contratto a canone concordato che secondo l’A.Entrate “”a livello civilistico il contratto si proroga automaticamente salvo disdetta delle parti ma a livello tributario invece per l’aggiornamento ai fini DATABASE è necessario effettuare , ogni qualvolta si verifichi per ogni contratto, con l’eventuale assoggettamento al regime ella cedolare secca””. Ritengo a riguardo che
sulla Legge 27.6.2019 circa l’abolizione della comunicazione e della sanzione per i contratti a canone concordato la stessa Ag.Entrate dovrebbe emanare una circolare chiarificatrice .
Grazie ancora e cordiali saluti

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