Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
By : Studio Franco Nada -
La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Soggetti IRES con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019
La proroga contenuta nel “decreto crescita” riguarda i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.
Pertanto, la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 – 28.2.2019).
Ad esempio, una srl “solare” che svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:
- ha come termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- può quindi beneficiare della proroga al 30.9.2019.
Soci di società e associazioni “trasparenti”
La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
La disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:
- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94).
Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
Contribuenti “estranei” agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- dell’1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all’1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Persone fisiche che presentano il modello 730/2019
La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019.
In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019, infatti, si applica:
- la speciale disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d’imposta;
- oppure, in assenza di un sostituto d’imposta, il versamento entro i termini ordinari dell’1.7.2019 o del 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, direttamente da parte del contribuente o tramite un professionista o un CAF.