Consultazione fatture elettroniche
By : Studio Franco Nada -
Attivazione delle funzionalità di adesione – Rinvio al 31.5.2019
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 è stata rinviata dal 3.5.2019 al 31.5.2019 l’attivazione delle funzionalità per l’adesione al nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Di conseguenza, è stato posticipato al 2.9.2019 il termine previsto per l’adesione al servizio medesimo.
Consultazione delle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione di un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757), attivabile previa adesione dei soggetti interessati. Il requisito dell’adesione al servizio è stato introdotto con il provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, in recepimento dei rilievi del Garante della privacy circa le criticità connesse al trattamento dei dati personali contenuti nelle fatture elettroniche (cfr. provv. 20.12.2018 n. 511). I soggetti interessati, dunque, potranno aderire al servizio di consultazione mediante un’apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, i soggetti passivi IVA potranno avvalersi anche degli intermediari di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, purché appositamente delegati (provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526).
Differimento dell’adesione al servizio
In base a quanto inizialmente stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526, le funzionalità per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovevano essere messe a disposizione a decorrere dal 3.5.2019.
Tuttavia, il provv. 29.4.2019 n. 107524 ha posticipato il suddetto termine al 31.5.2019. Pertanto, i soggetti passivi IVA che intendono aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dovranno attendere sino al 31.5.2019.
Termine per l’adesione al servizio
Conseguentemente al rinvio del termine di attivazione delle funzionalità di adesione al servizio, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2019 n. 107524 ha disposto anche il differimento al 2.9.2019 del termine per effettuare l’adesione.
Effetti dell’adesione
È opportuno rammentare che, in presenza dell’adesione al servizio di consultazione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate:
- memorizzerà i dati dei file delle fatture elettroniche;
- li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
Effetti della mancata adesione
In mancanza dell’adesione al servizio di almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l’Agenzia delle Entrate, una volta recapitata la fattura al destinatario, cancellerà i dati delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti individuati dall’Allegato B al provv. 30.4.2018 n. 89757 (anch’esso aggiornato dal provv. 29.4.2019 n. 107524).
Si tratta dei dati di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (esclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle operazioni) e alle altre disposizioni tributarie, nonché dei dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica. Occorre, tuttavia, distinguere il caso in cui il cessionario o committente sia un privato consumatore. In tale ipotesi, la mancata adesione al servizio di consultazione implica che non verrà reso disponibile alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Periodo transitorio
Fino alla data di disponibilità delle funzionalità di adesione (31.5.2019) e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (vale a dire tra il 31.5.2019 e il 2.9.2019), l’Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione ai soggetti passivi IVA (cedente/ prestatore, cessionario/committente) e agli intermediari da questi delegati. La mancata adesione al servizio di consultazione comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per l’adesione.