Interventi antisismici e di riqualificazione energetica: sconto sul corrispettivo

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica: sconto sul corrispettivo

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Interventi antisismici e di riqualificazione energetica: sconto sul corrispettivo

Per effetto dell’art. 10 co. 1 – 3 del DL 34/2019 convertito, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni d’imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L’eser­cizio dell’opzione deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

  • può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
  • è di importo pari all’ammontare della detrazione d’imposta spettante;
  • è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l’ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d’im­posta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).

Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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