Scadenzario Settembre 2019

Scadenzario Settembre 2019

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Scadenzario Settembre 2019

SETTEMBRE 2019: Principali adempimenti

16.9.2019

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione del­le liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre aprile-giugno 2019;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più mo­duli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Ravvedimento acconto IMU/TASI

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU e/o TASI dovuto per il 2019, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 17.6.2019, con la sanzione ridotta del­l’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 31.12.2020;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA, che non rientrano nella pro­roga, devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2019;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2019.

Versamento rata saldo IVA 2018

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiarazio­ne per l’anno 2018 (modello IVA 2019):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
  • la terza rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2019.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2019;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­rimento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ago­sto 2019;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ago­sto 2019 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le ri­te­nute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la prima delle tre rate delle ritenute sui red­diti di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall’1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019
n. 58 (c.d. “decreto crescita”).

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad agosto 2019.

24.9.2019

Pedaggi autotrasportatori

Le persone fisiche e giu­ridiche che esercitano l’at­ti­vi­tà di autotraspor­to di cose per conto di terzi o per con­to pro­­prio devono presentare, entro le ore 14.00, le do­mande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla ridu­zio­ne com­pen­sata dei pedaggi autostradali, in re­la­zione all’anno 2018;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli au­totrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a par­tire dalle ore 9.00 del 2.7.2019 ed entro le ore 14.00 del 17.7.2019.

25.9.2019

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2019, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2019, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di lu­glio e agosto 2019, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 so­no state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­sen­tazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

30.9.2019

Versamenti imposte da modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e IVA 2019

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti re­quisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparen­za” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effet­tuare i versamenti di imposte e contributi, che sca­dono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggio­razione dello 0,4%.

Si tratta, in particolare:

  • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2019 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
  • del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino al 30.6.2019.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2019 PF

Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affida­bilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o com­pensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che parte­cipano a società, associazioni e imprese che presentano i sud­detti requisiti e che devono dichiarare redditi “per traspa­renza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Ge­stio­ne artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestio­ne separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavo­ra­tori au­to­nomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2018;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2019.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti che effettuano i versamenti in forma rateale e che non intendono avvalersi della proroga devono effet­tuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi. Qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, occorre effettuare il versamento delle prime tre rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il paga­men­to del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’este­ro e che entro il 30.9.2019 versano il saldo relativo all’ul­timo pe­riodo d’imposta di residenza in Italia de­vono presen­tare al­l’uf­ficio dell’Agenzia delle En­trate territo­rial­mente com­pe­ten­te la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateiz­zazione dell’imposta dovuta a seguito del trasfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame de­ve es­sere versata anche la prima rata.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­sufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del ter­mi­ne senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2019, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

  • va effettuato entro il 30.11.2020;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in accon­to per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiora­zio­ne dello 0,4% era il 30.8.2019, possono regolariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:

  • se effettuato entro il 28.11.2019, comporta l’ap­pli­cazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli in­teressi legali;
  • se effettuato dopo il 28.11.2019 ed entro il 30.11.2020, comporta l’applicazione della san­­zione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi le­gali.

Se entro il 30.8.2019 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2019 (termine per il versamento senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%);
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (en­tro il 29.10.2019), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.

Modifica acconti da 730/2019

Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2019 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2019.

Trattenuta ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono trattenere, dalle retribuzioni corrispo­ste nel mese di settembre 2019, la seconda delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall’1.1.2019 al 30.4.2019, ai sensi dell’art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. “decreto crescita”). La rata delle ritenute che viene trattenuta dovrà essere versata entro il 16.10.2019.

Domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2018:

  • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Domande credito d’imposta per le edicole

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferi­mento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2018:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

Versamenti per la “rottamazione” dei ruoli riguardanti tributi doganali

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, riguardanti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali) e l’IVA riscossa all’importazione, che hanno presentato la domanda di “rottamazione” entro il 30.4.2019, devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, se­condo quanto comunicato dall’A­gen­te della Riscos­sione.

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di presta­zione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nel mese di agosto 2019;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­ra­zione ri­ce­vuti nel mese di agosto 2019.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le qua­li:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroni­che.

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare di­rettamente in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te, tra­­mite l’apposita applicazione disponibile sul rela­ti­vo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Grup­po IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2020. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2021.

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entra­te la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro del­l’U­nio­­­ne europea in relazione a beni e servizi ivi ac­qui­stati o importati nel 2018;
  • in via telematica.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la do­man­da di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2018:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati co­mu­nitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Nor­­ve­gia o Israele, al Centro operativo di Pescara del­l’A­­­gen­zia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS

I soggetti extracomunitari che hanno aderito al re­gi­me del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’i­stanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importa­zio­ni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di te­lecomunicazione, teleradiodif­fu­sio­ne o elet­tro­nici;
  • relativa all’anno 2018.

“Remissione in bonis” per il 5 per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF relativa al 2018 possono rego­la­riz­zare gli omessi, tardivi o incompleti adempi­menti pre­visti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscri­zio­ne negli elenchi e l’effettuazione delle succes­si­­ve integrazioni documentali;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio mese di set­tem­bre 2019 e al paga­mento della rela­tiva imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zione con de­correnza inizio mese di settembre 2019.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

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