Scadenzario Maggio 2019

Scadenzario Maggio 2019

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Scadenzario Maggio 2019

MAGGIO 2019: Principali adempimenti

15.5.2019

Adeguamento dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi

I commercianti al minuto e i gestori di distributori auto­matici devono aggiornare con la nuova “Certification Authority”:

  • tutti i dispositivi (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori auto­matici) che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate;
  • tutti i sistemi proprietari che utilizzano le inter-facce applicative gestionali.

In caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine in esame, non sarà possibile effettuare con­nes­sioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative.

16.5.2019

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2019;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento IVA primo trimestre 2019

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2019;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­trat­­ti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione dell’avve­nu­ta ese­cu­zione del­la prestazione di servizi.

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2019;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­te­ressi.

Versamento rata saldo IVA 2018

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­­tro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2018, devono ver­­sa­re la terza rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di aprile 2019;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di apri­le 2019 sui redditi di lavoro dipendente e as­similati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio, feb­bra­io, marzo e aprile 2019 non è di almeno 500,00 euro.

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad aprile 2019.

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti del­­l’INPS devono effettuare il versamento della prima ra­­ta dei contributi previdenziali compresi nel minimale di red­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-mar­­zo 2019. Le informazioni per il versamento della contribuzione do­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­zia­le per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

Premi INAIL

I datori di lavoro devono:

  • presentare all’INAIL, in via telematica, le comuni­cazio­ni mo­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2019;
  • procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL do­vu­ti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019;
  • effettuare il relativo versamento in unica solu­zio­ne, ovvero delle prime due delle previste quattro ra­te (in caso di opzione per il versamento ratea­le), senza maggiorazione di interessi;
  • presentare la relativa dichiarazione in via tele­ma­tica all’INAIL

20.5.2019

Correzione elenchi 5 per mille

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di pro­­­mo­zione sociale, le associazioni sportive dilettanti­stiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che ope­rano in determinati settori devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­men­­te competente:

  • la correzione degli errori contenuti, o la rileva­zione di variazioni in­ter­venute, nell’elenco dei sog­getti benefi­ciari della ripartizione del 5 per mille del­l’IRPEF già iscritti nel 2018, pubblicato dal­l’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2019;
  • oppure la correzione degli errori contenuti nel­l’e­lenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agen­zia del­le Entrate entro il 14.5.2019, a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2019.

27.5.2019

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2019, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2019, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2019, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­sen­tazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

30.5.2019

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di mag­gio 2019 e al pa­ga­mento della relativa imposta di re­gi­stro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2019.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuo­vo “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

31.5.2019

Definizione delle liti fiscali pendenti

I soggetti che hanno liti tributarie pendenti con l’A­gen­zia delle Entrate, il cui ricorso introduttivo di primo gra­do sia stato notificato entro il 24.10.2018, possono defi­nir­le in maniera agevolata.

A tali fini, entro il termine in esame occorre:

  • presentare la domanda di definizione, tramite l’ap­posito modello approvato dall’Agenzia delle En­tra­te;
  • effettuare il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata.

Definizione dei processi verbali di constatazione

I soggetti che hanno ricevuto processi verbali di consta­ta­zione entro il 24.10.2018 possono definirli in maniera agevolata.

La definizione si perfeziona con:

  • la presentazione delle dichiarazioni integrative che recepiscono i rilievi dei verbali;
  • il versamento del totale delle somme dovute o della prima rata.

Per i processi verbali riguardanti l’IVA all’im­portazione, entro il termine in esame occorre:

  • presentare una dichiarazione in carta libera all’A­gen­zia delle Dogane e dei Monopoli, mediante PEC o tramite consegna diretta;
  • effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute.

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 24.10.2018 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 2.3.2020); è tuttavia consentito anche il versamento in unica soluzione.

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre gen­naio-marzo 2019;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nel mese di aprile 2019;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2019.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, mediante l’uso di inter­fac­ce elettroniche (es. un mercato virtuale, una piat­ta­for­ma, un portale o mezzi analoghi), trasmettono entro il termine in esame le comuni­ca­zio­ni relative ai mesi di marzo e aprile 2019.

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