“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi – Riapertura

“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi – Riapertura

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“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi – Riapertura

Con gli artt. 16-bis co. 2 e 16-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificata la disciplina del c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà economica, disciplinato dall’art. 1 co. 184 – 199 della L. 145/2018.

Riapertura del termine di presentazione della domanda

Viene prorogato, dal 30.4.2019 al 31.7.2019, il termine di presentazione della domanda per aderire al c.d. “saldo e stralcio”:

  • dei ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, in relazione ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017;
  • da parte delle persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Entro il 31.7.2019 il contribuente può anche integrare la precedente dichiarazione.

Contributi previdenziali

La definizione riguarda i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento. Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata ex L. 335/95.

Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l’evasione contributiva.

Contributi alle Casse di previdenza professionali

I ruoli relativi ai contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata a condizione che la Cassa, con apposita delibera da adottare e comunicare all’Agente della riscossione entro il 16.9.2019, dichiari di volersene avvalere.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare fino a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni, interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (art. 27 co. 1 del DLgs. 46/99), corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro.

Gli “altri interessi” a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall’art. 20 del DPR 602/73.

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Versamenti

L’importo dovuto si paga in 2 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.12.2019.

Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020 e al 15% con scadenza il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

In caso di mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento si verifica la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

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