Il Risanamento Aziendale
By : Studio Franco Nada -
Il Risanamento Aziendale
Quando ci si trova in una situazione aziendale difficile da sostenere la tentazione di aspettare e vedere che succede è sempre molto elevata, ma potrebbe non essere la scelta giusta. Al contrario è proprio questo il momento di individuare possibili azioni da realizzare perché attendere il maturare degli eventi senza alcun controllo potrebbe essere estremamente dannoso e, in taluni casi, irreparabile.
Miyamoto Musashi afferma: “Nell’elaborare una strategia è importante riuscire a vedere le cose che sono ancora distanti come se fossero vicine ed avere una visione distaccata delle cose che, invece, sono più prossime”.
Ovviamente, la soluzione ottimale è rappresentata dalla strategia in grado di portare l’azienda in business altamente redditizi e in posizioni di leadership. Bisogna agire con tempestività, non dobbiamo pensare al passato ma solo a ricominciare a fare business e avere di nuovo successo in futuro. In taluni casi è proprio la situazione di crisi a spingere con forza l’azienda verso il cambiamento e verso la conquista di nuove posizioni di vantaggio competitivo ma in tanti casi l’imprenditore ha bisogno di essere accompagnato nel percorso di risanamento.
Per superare la crisi d’azienda è utile proporre un percorso diverso:
- individuare nell’ambito del sistema in crisi risorse e potenzialità inespresse;
- individuare formule strategiche nelle quali tali risorse possono rappresentare fattori critici di successo;
- compiere le necessarie azioni per attivare tali risorse;
- utilizzare il processo di valorizzazione di tali risorse come motore del risanamento per spingere l’azienda verso nuove condizioni di successo;
- realizzare un piano sistematico;
- presidiare e controllare il processo di risanamento.
Tutto ciò avviene attraverso la ristrutturazione aziendale.
La ristrutturazione aziendale è un’attività molto complessa finalizzata al risanamento della situazione finanziaria e debitoria dell’azienda in crisi ossia quel particolare momento della vita dell’impresa in cui si crea uno squilibrio economico-finanziario, destinato a perdurare e a portare all’insolvenza ed al dissesto in assenza di opportuni interventi di risanamento.
Affidandosi a professionisti competenti però anche un iter così complesso potrà risultare meno traumatico per l’azienda e potranno essere messe in atto tempestivamente soluzioni in grado di assicurarle un rapido ritorno al valore.
Le fasi di un processo di risanamento aziendale
Un vero e proprio piano di risanamento non può prescindere dall’individuazione delle cause che hanno prodotto tale stato patologico, al punto che si ritiene l’analisi accurata dei sintomi, l’accertamento e il riconoscimento della genesi della crisi il primo passo da compiere nella ideazione del processo di turnaround.
Il primo passo da compiere nel processo di risanamento aziendale è quello di capire se l’azienda possiede le potenzialità che giustifichino un intervento di salvaguardia e risanamento strutturale: l’azienda è meritevole se presenta un potenziale di miglioramento qualora si effettuino operazioni di ristrutturazione e quando è possibile prevedere un incremento sostanziale dei flussi di reddito e di capitale circolante.
La crisi d’impresa è una situazione “strutturale” alla quale si perviene attraverso un processo evolutivo di cui si possono identificare le seguenti fasi:
- incubazione;
- declino;
- crisi vera e propria.
In pratica la crisi è uno sviluppo ulteriore del declino e si concreta di solito, a seguito di perdite economiche, in ripercussioni gravi e crescenti sul piano dei flussi finanziari.
Le ripercussioni dirette sono: carenze di cassa, perdite di credito e soprattutto mancanza di fiducia nei confronti degli imprenditori da parte delle banche che, di solito, scelgono di agire solo in situazioni di massima sicurezza, allontanandosi da quei profili di rischio a volte proprio rinunciando ad analizzarlo e valutarlo in profondità con conseguenze negative di accesso al credito, quest’ultima una questione di vitale importanza per l’azienda stessa.
A questo punto della sua vita l’azienda necessita di un piano di risanamento e la crisi d’impresa nella maggior parte dei casi può essere risolta se si interviene (il timing è fondamentale) con un buon piano di ristrutturazione in grado di sviluppare e rilanciare l’azienda oltre gli obiettivi di semplice sopravvivenza.
Risanamento e sviluppo possono essere quindi rappresentati come la sequenza delle seguenti fasi:
- fase della valutazione dell’azienda nel suo complesso: l’obiettivo è quello di partire dalla verifica della corretta tenuta contabile fino alla analisi della gestione, cercando le cause reali che hanno portato alla crisi nelle diverse aree aziendali;
- fase dell’emergenza nel risanamento: una volta individuate le criticità, condivise con l’imprenditore, occorre pianificare le strategie da mettere in atto. Questo comporta spesso di prendere delle decisioni drastiche che cambiano le abitudini aziendali ma che portano all’efficienza gestionale e quindi all’equilibrio economico-finanziario. L’obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza dell’azienda attraverso la ricerca dei flussi di cassa per soddisfare le necessità non prorogabili. Il focus deve essere posizionato sulla ricerca di attività che nell’immediato riescano a contribuire a questo obiettivo.
- fase di stabilizzazione nel risanamento: condivise le criticità con l’imprenditore e stabilite le strategie da adottare, viene attuato il piano strategico rispettando al massimo le modalità e le tempistiche stabilite. Si passa dalla logica finanziaria a quella economica, cercando di creare i presupposti affinché l’azienda possa tornare alla redditività attuando gli obiettivi strategici stabiliti nel medio-lungo termine.
Il monitoraggio dell’inversione di tendenza della gestione viene resa nota tramite Report trimestrali che evidenzieranno gli scostamenti con il passato.
L’ importanza della scelta del giusto commercialista nella crisi di impresa
Come sempre, in ogni intervento aziendale, che sia di gestione, ristrutturazione, risanamento, rilancio o semplice organizzazione, la componente umana è decisiva. Le aziende sono fatte di persone e non solo di numeri e teoria. Le persone creano le crisi, ma allo stesso tempo, sono le persone ad attivare i meccanismi risolutivi.
I periodi di crisi richiedono che il professionista abbia una particolare capacità di diagnosi efficace e tempestiva delle cause che l’hanno provocata: la comprensione del processo di crisi aziendale e l’individuazione dei fattori che hanno causato la crisi, delle loro interdipendenze e della loro successione temporale è un’operazione preliminare indispensabile perché sia possibile sviluppare una strategia di intervento o per capire se la situazione è così grave da non rendere più attuabile alcun tipo di intervento.
Ma Nessuna situazione è cosi grave da non potere essere RISOLTA
Conclusa la fase di diagnosi dettagliata delle cause della crisi, il professionista potrà dedicarsi insieme all’imprenditore per fronteggiare la crisi, ricercando le strategie di risanamento più idonee per un rapido ritorno al valore. A questo punto bisogna attivare le procedure per risanare la struttura operativa e gestionale dell’azienda e infine garantire la continuità aziendale.
Il nostro ordinamento prevede una molteplicità di strumenti a supporto dell’imprenditore in difficoltà. Parliamo in prima analisi dell’accordo di ristrutturazione del debito con i creditori secondo quanto previsto dall’Art. 182-bis L.f. e del piano di risanamento industriale, secondo quanto stabilito dall’Art. 67, comma 3, lettera d L.f., che consentono all’impresa di non pagare subito i creditori perché l’impresa non ha i mezzi finanziari immediati, però consentendo agli stessi di essere tutelati con le garanzie previste dalla stessa legge.
L’ accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis L.f.)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un accordo stragiudiziale tra l’azienda e la maggior parte dei suoi creditori, che viene regolamentato dalla legge e che passa attraverso un procedimento di omologazione da parte del Tribunale.
Affinché si possa proporre l’accordo di ristrutturazione è necessario che ricorra lo stato di crisi. Lo stato di insolvenza deve essere tale da evitare la dichiarazione di fallimento. L’accordo di ristrutturazione di un’azienda in stato di crisi è un patto stragiudiziale che un imprenditore stipula con il 60% dei creditori con il quale cerca di risolvere la crisi aziendale prima che sfoci nella dichiarazione di fallimento. Questo accordo deve essere accompagnato da una relazione giurata da parte di un professionista, revisore legale dei conti, iscritto nell’apposito registro o dottore commercialista, che attesti la veridicità delle notizie riportate inerenti ai dati contabili aziendali.
L’accordo di ristrutturazione è particolarmente indicato nei casi in cui l’impresa abbia un’esposizione significativa con il ceto bancario ma non con quello dei normali fornitori. Tale accordo prevede che i creditori, quindi di solito le banche, sospendano qualsiasi azione legale nei confronti dell’azienda in crisi finanziaria per il periodo di tempo concordato.
L’accordo con le banche aiuta l’azienda in crisi di liquidità rimodulando la struttura finanziaria del debito, prevedendo maggiori tempi di rimborso e nel contempo applicando tassi di interesse più bassi. L’aspetto rilevante per l’imprenditore è che una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale (la c.d. omologa), tutti i pagamenti effettuati dall’azienda in esecuzione dell’accordo sono esonerati dall’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare. L’imprenditore così viene messo in condizione di poter continuare la propria gestione avendo maggiore respiro finanziario e nel contempo abbia la possibilità di concentrarsi nel modo migliore sul business con l’intento di rendere più competitiva la sua azienda.
Il piano di risanamento aziendale (Art. 67 comma 3 lett. d L.f.)
Il piano di risanamento aziendale, che deve essere redatto secondo principi di continuità aziendale per periodi che vanno dai tre ai cinque anni, un lasso di tempo utile per esprimere al meglio la potenzialità e le opportunità di risanamento, serve a garantire che gli atti, i pagamenti, le garanzie e i contratti di esecuzione siano eseguiti al fine di ristabilire l’equilibrio della situazione finanziaria.
La garanzia per i creditori sta appunto nella non revocabilità dei pagamenti anche in caso di fallimento, prevista dalla legge se l’azienda predispone un piano di risanamento finanziario certificato.
Il piano di risanamento può essere associato alla categoria dei piani strategici, industriali e finanziari della società previsti dall’Art. 2381 comma 3 C.c., per i quali è prevista l’attribuzione all’organo amministrativo di gestione sia dell’adozione che dell’esecuzione del piano. Il piano di risanamento deve essere redatto da un professionista abilitato (dottore commercialista oppure revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori dei conti).
La scelta del professionista abilitato spetta all’imprenditore e non al Tribunale. Il professionista abilitato deve rispondere ai requisiti di terzietà e di indipendenza, non solo nei confronti dell’imprenditore ma anche nei confronti di altri soggetti coinvolti: pertanto non può essere nominato il commercialista della società o altri professionisti che già si adoperano per la stessa.
Scegliere un professionista valido in questa fase è molto importante per avviare un piano di risanamento aziendale volto a far superare all’azienda le criticità nel migliore dei modi, individuando le soluzioni più indicate. Ci sono anche altri strumenti che la legge mette a disposizione nel caso in cui l’imprenditore si trovi in uno stato di crisi.
Approfondiamone alcuni.
Il concordato in bianco: di che cosa si tratta?
La Legge 134/2012 ha previsto l’introduzione di una fattispecie di concordato definita “concordato in bianco”
Per velocizzare i tempi, l’imprenditore che si trova in una situazione di difficoltà economica che non gli permette di adempiere regolarmente ai propri obblighi contrattuali e di proseguire nell’ordinaria attività aziendale, può depositare in Tribunale la richiesta di concordato e presentare solo una parte di documenti (Art. 161 co. 6-10 L.f.). La restante documentazione potrà presentarla successivamente.
Alla procedura di concordato preventivo, e a quella che si è evoluta dalle modifiche apportate alla normativa fallimentare, ovvero il “concordato preventivo con riserva” anche detto “concordato preventivo in bianco”, possono accedere tutti gli imprenditori commerciali che siano fallibili (presupposto soggettivo) e che si trovino in una situazione di crisi (presupposto oggettivo), reversibile ovvero irreversibile, anche nel caso in cui siano già pendenti istanze di fallimento.
Questa domanda di concordato si chiama “in bianco” o “con riserva” o meglio ancora “prenotativa” e permette all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento e nel contempo di depositare in prima istanza la domanda di concordato appunto, prenotarla, e di prendersi il congruo tempo per redigere la proposta e recuperare tutti i documenti necessari (relazione dell’esperto, bilancio d’esercizio, ecc.).
La domanda di concordato in bianco deve contenere la seguente documentazione:
- un piano (ovvero un programma che specifichi le modalità di liquidazione e le percentuali di pagamento ai creditori);
- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- l’elenco analitico dei beni con il loro valore;
- l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione del credito e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- la relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Il Tribunale competente si occupa di decidere in merito all’ammissione alla procedura e della omologazione, di valutare le situazioni sottoposte alla sua attenzione dal pre-commissario giudiziale nominato dal Tribunale e di autorizzare il debitore al compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, tra questi contrarre finanziamenti, pagare debiti anteriori e sciogliere o sospendere i contratti in corso.
Con il ricorso, sottoscritto dal debitore o dal rappresentante legale (nel caso in cui si tratti di una società), l’imprenditore chiede di accedere al concordato preventivo con riserva, indicando i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione al concordato, dichiarando di non aver presentato, nei due anni precedenti, analogo ricorso il cui esito sia risultato infruttuoso fornendo (preferibilmente) cenni storici riguardo l’impresa nonché le cause che hanno determinato il dissesto. Unitamente al ricorso, il debitore deve allegare i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e per le società, il verbale di delibera dell’organo che decide di presentare la domanda (redatto dal notaio).
Per quanto riguarda la relazione da allegare al ricorso, questa è redatta dall’attestatore ossia un professionista designato dal debitore, solitamente un commercialista ed esperto contabile anche revisore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 comma 3, lettera d), L.f. nella cui relazione confermi l’esattezza delle partite aziendali e la concretezza della proposta di concordato.
A questo punto il Tribunale, una volta accertata la propria competenza, provvederà a verificare, innanzitutto che il debitore possieda i requisiti per accedere alla procedura e che il debitore nei due anni precedenti non abbia già presentato una domanda di concordato con riserva con esito infruttuoso, ed inoltre che la domanda presentata dalla società sia stata deliberata correttamente dall’organo amministrativo o dai soci in assemblea e che al ricorso siano stati allegati tutti i documenti.
Il Concordato di continuità: come funziona? (Art. 186 bis L.f.)
La normativa attuale consente di provvedere, in presenza di una possibile insolvenza, che il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta, avvalendosi della tutela giuridica, di salvaguardare l’azienda come entità economica, e, di conseguenza, la tutela dei posti di lavoro che ad essa è strettamente correlata.
L’obiettivo dell’imprenditore è quello di tutelare e garantire la continuità della sua azienda realizzando il soddisfacimento dei creditori.
Nell’ambito della continuità è possibile fare due distinzioni:
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- continuità diretta: quando essa è posta in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, la cui finalità deve essere quella di assicurare il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario nell’interesse prioritario dei creditori;
- continuità indiretta: quando sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di un contratto di cessione, di usufrutto o di affitto, che può essere stipulato anche anteriormente rispetto alla domanda di concordato, purché in funzione della presentazione del ricorso. La condizione è che sia previsto dal contratto il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori che sia pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso.
È opportuno anche precisare che il mancato rispetto della tutela dell’occupazione non determina necessariamente una risoluzione per inadempimento del concordato in continuità in quanto non interferisce sulla finalità del concordato che è la miglior soddisfazione degli interessi dei creditori, condizione posta quindi a carico dell’azienda debitrice.
Infine si ricorda che l’Art. 186 bis L.f. norma l’ipotesi in cui vi sia una liquidazione dei beni non funzionali all’attività, e la prosecuzione dell’attività con parte del patrimonio non dismesso. Si tratta del c.d. “concordato misto”, e il relativo problema della selezione della disciplina da applicarvi (concordato con continuità o concordato liquidatorio) viene risolto assegnando prevalenza alla continuità, salvo il caso in cui la continuità appaia pretestuosa, e prospettata unicamente per poter eludere il limite minimo di soddisfazione dei creditori di natura chirografaria.
Per poter avere accesso al concordato con continuità aziendale è fondamentale che la relazione del professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, attesti anche che la prosecuzione dell’attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
In altri termini, al professionista attestatore si richiede una comparazione tra il tasso di soddisfazione che potrebbe essere ottenuto con il concordato liquidatorio, e quello che è possibile ottenere con il concordato con continuità aziendale, ovvero di confronto tra uno scenario in cui vi è cessazione dell’attività, e un contesto in cui invece c’è la prosecuzione dell’attività.
Peraltro, ai fini di una migliore trasparenza, e per poter permettere ai creditori e a tutti gli organi della procedura di comprendere quale sia stata la valutazione compiuta sulla soluzione proposta dal debitore, la norma richiede che il piano contenga un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato.
Transazione fiscale: che cos’è e quando si può chiedere? (Art. 182 Ter L.f.)
L’istituto della transazione fiscale (Art. 182-ter L.f.) rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra il Fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo (Art. 160 L.f.) o di accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis L.f.).
Esso costituisce una deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell’Amministrazione finanziaria, consentendo all’impresa che versa in uno stato di crisi di concordare con l’Erario, alle condizioni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, una vera e propria operazione finanziaria di ristrutturazione dei debiti fiscali, sia privilegiati che chirografari, attraverso la fissazione di nuove scadenze più dilatate nel tempo (cd. transazione fiscale dilatatoria) oppure, nei casi di crisi finanziaria più grave, mediante una decurtazione del loro ammontare (c.d. transazione fiscale remissoria).
La transazione rappresenta, dunque, uno strumento giuridico che concorre a rendere possibile la conservazione dell’impresa qualora vi siano concrete possibilità di un suo risanamento.
L’Art. 182-ter L.f. non disciplina la forma o il contenuto della domanda di transazione fiscale, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha dettato, in maniera specifica, le modalità di compilazione della predetta domanda.
La proposta deve essere redatta su carta semplice e deve contenere (a pena di nullità):
- la richiesta espressa di accedere alla transazione fiscale;
- le indicazioni complete del contribuente richiedente la transazione;
- gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso (gli organi giudiziari competenti, dati identificativi del procedimento, i dati identificativi del decreto di ammissione, etc.);
- la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, così come a lui nota, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- l’illustrazione della proposta di transazione, con indicazione di tempi, modalità e garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto degli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della proposta;
- l’indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario o di risanamento;
- ogni altro elemento utile che il contribuente riterrà utile all’accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l’Ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.
Inoltre, la domanda deve essere corredata, oltreché dei documenti appena citati, anche della documentazione prevista dall’Art. 161 L.f., vale a dire da:
- la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- la relazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Quindi la domanda di transazione deve essere presentata, contestualmente al deposito in Tribunale competente, nonché presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente a:
- copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici;
- copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda stessa;
- la relazione del professionista che attesti che la soddisfazione del credito tributario proposta dal debitore non sia inferiore al valore di mercato dei beni sui quali sussiste la prelazione.
Ricorso per la dichiarazione di fallimento (Artt. 6 e 14 R.d. 16 Marzo 1942, n. 267)
Con la riforma del 2006 il Fallimento ha perso quell’alone colpevolizzante caratteristico del nostro precedente ordinamento mutuando dai sistemi di common law la possibilità dell’imprenditore commerciale, dichiarato fallito in proprio, di una fresh start.
L’imprenditore commerciale, non ricorrendo nessuno dei presupposti sopra indicati e che si trova in stato di insolvenza, ossia non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità, può presentare al Tribunale un ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio.
Anche se la legge pone un obbligo in capo all’imprenditore commerciale di non aggravare la propria posizione debitoria questo ha un ventaglio di possibilità che non si esauriscono con il deposito di un’istanza di fallimento in proprio; la scelta di un idoneo professionista rappresenta un punto cruciale poiché l’imprenditore potrebbe trovare un utile alleato nel professionista con cui decide di collaborare per fermare l’effetto Snowball.
Il professionista, infatti, non dovrebbe limitarsi alla predisposizione dell’istanza di fallimento in proprio ma, anzi, dovrebbe verificare se è possibile salvare l’azienda in crisi proporre soluzioni alternative praticabili e convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale. Le proposte alternative possono essere le più varie e devono essere concordate, di volta in volta, scegliendo da un ventaglio di possibili soluzioni quella che meglio si adatta al caso specifico.
Anche qual ora l’imprenditore decidesse di depositare istanza di fallimento in proprio è importante rilevare come lo Stato non intenda privarsi delle capacità imprenditoriali di un soggetto che si è trovato, suo malgrado, ad affrontare una situazione di difficoltà per questo il professionista dovrebbe assistere l’imprenditore anche nelle fasi successive alla presentazione del ricorso di fallimento in proprio, per trovare nuove soluzioni in tutti quei casi in cui l’imprenditore vuole proseguire l’attività imprenditoriale fino alla possibilità di presentare istanza di esdebitazione così da liberarsi dai debiti preesistenti.
La procedura di esdebitazione
L’ esdebitazione dell’imprenditore commerciale dichiarato fallito
Come già anticipato, con la riforma del 2006 il Fallimento ha perso quell’alone colpevolizzante caratteristico del nostro ordinamento mutuando dai sistemi di common law la possibilità dell’imprenditore commerciale, dichiarato fallito in proprio, di una fresh start.
Si tratta di un beneficio che, derogando a quanto disposto dall’Art. 120, L.f., permette all’imprenditore persona fisica dichiarato fallito, una volta chiusa la procedura concorsuale, di chiedere la liberazione dalla parte di debiti rimasti insoddisfatti.
Trattandosi di un istituto di giurisdizione volontaria spetta all’imprenditore tornato in bonis proporre istanza per accedere a tale beneficio.
Le precondizioni necessarie per l’esdebitazione sono che:
- sia stato emesso il decreto di chiusura della procedura e lo stesso sia definitivo;
- la chiusura sia avvenuta per ripartizione finale dell’attivo, ossia che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte.
Il ricorso per l’esdebitazione, predisposto da un professionista, può essere presentato entro un anno dalla chiusura della procedura e la stessa può essere disposta con il decreto di chiusura o successivamente.
A norma dell’Art. 142, L.f., affinché si possa essere ammessi al beneficio dell’esdebitazione occorre che il fallito persona fisica:
- abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale. Non sono compresi nella liberazione:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
L’esdebitazione del consumatore
La Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 ha esteso alle persone fisiche non fallibili, le quali si trovano in una situazione di difficoltà, la possibilità di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi di accedere all’istituto dell’esdebitazione nel caso in cui questi:
- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14‐undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Per poter accedere a tale beneficio è tuttavia necessaria una valutazione preliminare della situazione economico patrimoniale redatta da un professionista ed esperto contabile o revisore.
Da queste poche informazioni si può facilmente evincere la necessità della presenza costante di un professionista esperto contabile in ogni fase della ristrutturazione aziendale.
Cosa può fare per la ristrutturazione della vostra azienda lo studio Nada?
Lo Studio del Dott. Franco Nada può aiutarvi a stabilire le capacità finanziarie e patrimoniali della vostra azienda, a scegliere il momento adeguato per proporre un accordo di ristrutturazione, per preparare una proposta ricca di argomentazioni, sostenuta da piani attendibili e per persuadere i creditori ad accettare il piano di ristrutturazione presentato dalla vostra impresa.
Attendere che qualcosa accada potrebbe essere dannoso; quindi se avete dubbi o domande contattateci direttamente per un’assistenza completa.
Lo Studio del Dott. Franco Nada suggerisce le migliori strade da intraprendere sulla scorta dell’esperienza accumulata negli anni e soprattutto sulla consapevolezza di seguire giornalmente in ogni fase le aziende con problematiche ricorrenti.
Cercare un professionista più che qualificato e con la giusta esperienza in materia non è mai semplice per l’imprenditore, affidandosi allo Studio del Dott. Franco Nada e al suo team di professionisti esperti (avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri esperti in valutazione di beni, esperti informatici), l’azienda verrà seguita in ogni fase e verrà guidata con competenza e professionalità verso le soluzioni più indicate sulla base della sua situazione di partenza.
Perché anche operazioni complesse, quali ad esempio i risanamenti aziendali, possono diventare più agevoli se ci si affida ai professionisti giusti.