Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

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Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

DL 31.12.2020 n. 183
 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 26.2.2021 n. 21

Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

PROROGA DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI E DELLE MO­DA­LITÀ DI TENUTA DELLE ASSEMBLEE
In sede di conversione in legge del DL 31.12.2020 n. 183, attraverso una modifica all’art. 106 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l’approvazione del bi­lancio al 31.12.2020, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’eser­cizio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., nello statuto delle S.p.A. è possibile prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale entro il quale convocare annualmente l’assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando:
la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

L’art. 2364 co. 2 c.c. è espressamente richiamato nella disciplina delle srl dall’art. 2478-bis co. 1 c.c.

Primo intervento del DL “Milleproroghe”
Stante il perdurare della situazione emergenziale procurata dall’epidemia da COVID-19, l’art. 3 co. 6 del DL 183/2020 era intervenuto sull’art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, sostituendo le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epide­mia da Covid-19” con le seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Questa previsione avrebbe consentito– a prescindere dal fatto che lo statuto societario ne contemplasse la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società) –la proroga dei termini per l’ap­pro­vazione dei bilanci d’esercizio solo fino a fine marzo.
Ben poche società, di conseguenza, in quanto aventi esercizi non coincidenti con l’anno solare, avrebbero potuto trarne beneficio. Si pensi, ad esempio, alle società con esercizio 1° Ottobre – 30 Settembre, che, per l’esercizio chiuso al 30.9.2020, avrebbero potuto convocare l’assemblea di ap­provazione del bilancio entro la fine di Marzo 2021 a prescindere da indicazioni statutarie e condizioni normative. Non ricadeva nell’alveo applicativo di tale previsione, invece, l’ipotesi, chiaramente più diffusa, dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal momento che alla fine di marzo neppure sarebbero risultati ancora decorsi i termini ordinari di approvazione.

Modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL “Milleproroghe”
In sede di conversione in legge del DL 183/2020, come evidenziato, attraverso una modifica all’art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, è stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all’art. 106 del DL 18/2020 convertito (con pos­sibilità, tra l’altro, di svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee “tenute” entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.
I due interventi modificativi dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, adottati in sede di conversione in legge del DL 183/2020, quindi, consentono:
da un lato, l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’e­ser­cizio;
dall’altro, l’adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni contemplate dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

Esercizi non coincidenti con l’anno solare
La suddetta combinazione normativa, peraltro, solleva perplessità con riguardo alle società con esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare.

Si pensi, innanzitutto, alle società con esercizio 1° Novembre – 31 Ottobre, con riguardo all’e­ser­ci­zio chiuso al 31.10.2020. In base alla riformulazione del primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l’assemblea di approvazione del bilancio en­tro 180 giorni (fine aprile 2021), a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative, non ricadendo nell’alveo applicativo della nuova previsione delimitata ai soli bilanci al 31.12.2020.
Guardando, invece, al nuovo co. 7 dell’art. 106, anche tali società potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell’assemblea, ma anche dei maggiori termini di cui al primo comma. È stabilito, infatti, che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle as­­semblee tenute entro il 31 luglio 2021”, senza escludere, quindi, le disposizioni del primo comma.
Mentre la prima soluzione risulta appiattita sul dato letterale, la seconda appare preferibile alla luce di un approccio sistematico e maggiormente coerente con la “ratio” dell’intervento normativo (già desumibile dalla relazione illustrativa del DL 18/2020); d’altra parte, sembrerebbero difficilmente ravvisabili ragioni per discriminare tra società che– in ipotesi operanti nel medesimo con­testo e, comunque, colpite dalle medesime difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria in corso –do­vessero differenziarsi esclusivamente per la decorrenza del proprio esercizio sociale.

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