Produttori agricoli in regime di esonero
By : Studio Franco Nada -
Agricoltori in regime di esonero -Numerazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.4.2019 n. 132, ha chiarito che nell’adempimento degli obblighi posti a carico dei cessionari che effettuano acquisti da agricoltori in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, le fatture consegnate ai produttori agricoli possono essere numerate progressivamente, attraverso l’indicazione, a fianco del numero, di una lettera che identifichi i singoli agricoltori.
Regime di esonero di cui all’Art. 34 CO. 6 del DPR 633/72
Secondo quanto dispone l’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, ivi compresa la presentazione della dichiarazione annuale, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari pari o inferiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Essi sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali conformemente a quanto disposto dall’art. 39 del DPR 633/72.
I soggetti passivi, cessionari o committenti dei produttori agricoli esonerati, che effettuano acquisti di beni o utilizzano servizi, nell’esercizio della propria attività di impresa, sono tenuti ad emettere fattura relativa a tali operazioni, indicando l’imposta calcolata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnandone copia a detto produttore agricolo e annotando il documento nel registro IVA degli acquisti.
Numerazione delle fatture da parte dei cessionari o committenti
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente alle fatture emesse dai cessionari dei produttori agricoli esonerati, è consentita l’adozione della medesima procedura di numerazione suggerita per il caso della fatturazione, da parte delle cooperative, dei conferimenti effettuati dai propri soci, secondo quanto disposto dall’art. 34 co. 7 del DPR 633/72 (cfr. FAQ 21.12.2018 n. 47). È, quindi, possibile attribuire ai documenti un numero progressivo seguito da lettere che identifichino i diversi produttori agricoli (ad esempio 1/DPE, 2/DPE, ecc.), dal momento che tale soluzione sarebbe coerente con le indicazioni già fornite nella ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2013 n. 1 in ordine al rispetto del requisito dell’identificazione univoca della fattura ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. b) del DPR 633/72.