Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
By : Studio Franco Nada -
Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti
Scadenza dell’1.10.2020 per le imprese
1 PREMESSA
L’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:
- l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
- l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza;
Detti adempimenti erano infatti già disposti, con riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata:
- dall’art. 16 co. 6 e 6-bis del DL 185/2008, per le imprese costituite in forma societaria;
- dall’art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012, per le imprese individuali;
- dall’art. 16 co. 7 del DL 185/2008, per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
Questi obblighi, tuttavia, erano rimasti largamente inattuati; per tale ragione, il legislatore è intervenuto prevedendo un termine entro cui adempiere e sanzioni per il caso di inadempimento.
2 DOMICILIO DIGITALE
L’art. 37 del DL 76/2020 convertito sostituisce i riferimenti all’indirizzo di posta elettronica certificata con quelli al domicilio digitale.
Il domicilio digitale è (art. 1 co. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale):
- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’indirizzo PEC costituisce solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale. Peraltro, in attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico strumento attraverso cui attivare un domicilio digitale.
3 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE
L’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto l’obbligo, per le imprese che non hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
3.1 SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE
Devono comunicare il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto:
- le imprese già costituite in forma societaria (nuovo co. 6 dell’art. 16 del DL 185/2008);
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (nuovo co. 2 dell’art. 5 del DL 179/2012);
- le imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione (artt. 5 co. 2 del DL 179/2012 e 16 co. 6-bis del DL 185/2008).
3.2 SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
3.2.1 Imprese già costituite
Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:
- sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro);
- si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93.
Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:
- previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro);
- si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93.
Domicilio digitale inattivo
Sia con riferimento alle società che alle imprese individuali, se il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte del soggetto interessato, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.
3.2.2 Imprese di nuova costituzione
L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria o da un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194 c.c., sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI
L’art. 37 del DL 76/2020 convertito è intervenuto anche con riferimento all’obbligo dei professionisti, iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il domicilio digitale ai rispettivi Ordini o Collegi (art. 16 co. 7 del DL 185/2008).
Ai sensi dell’art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008, al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale, il Collegio o Ordine di appartenenza:
- invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.
La disposizione non prevede un termine entro cui effettuare la comunicazione; detto termine dipende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere. Da lì decorrono i 30 giorni, trascorsi i quali è comminata la sospensione dall’Albo o elenco.
Prossimo invio delle diffide (nota informativa CNDCEC 98/2020)
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la nota informativa del 31.8.2020 n. 98, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha invitato gli Ordini a formulare le diffide ad adempiere, informando l’iscritto che, in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Consiglio dell’Ordine provvederà a segnalare l’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Sanzioni per Ordini e Collegi
La comunicazione del domicilio digitale da parte dei professionisti agli Ordini e ai Collegi è anche strumentale all’adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. Ordini e Collegi, infatti, sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, nonché a comunicare all’indice INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni i dati, la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicazione all’indice INI-PEC costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.