IMU e TASI – Decreto crescita
By : Studio Franco Nada -
Esenzione TASI per gli immobili merce
L’art. 7-bis del DL 34/2019 convertito stabilisce che, dall’1.1.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Immobili locati a canone concordato – Soppressione dell’obbligo dichiarativo
L’IMU e la TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, applicando l’aliquota di base stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%. Per effetto dell’art. 3-quarter del DL 34/2019 convertito, per beneficiare di tale agevolazione il soggetto passivo non deve più attestare in alcun modo il possesso dei requisiti, né mediante la dichiarazione IMU/TASI di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione stabilita dal Comune.
Immobili concessi in comodato –
Soppressione dell’obbligo dichiarativo
Per effetto dell’art. 3-quarter del DL 34/2019 convertito, è soppresso anche l’obbligo di presentare la dichiarazione per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).
Proroga termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI
Per effetto dell’art. 3-ter del DL 34/2019 convertito, la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiarazioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.