Impatto delle deroghe sulla nota integrativa fin dai criteri di valutazione

Impatto delle deroghe sulla nota integrativa fin dai criteri di valutazione

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Impatto delle deroghe sulla nota integrativa fin dai criteri di valutazione

 

La descrizione dei criteri di valutazione va adattata a seconda delle diverse fattispecie applicative delle norme di sostegno.

Le numerose norme ad hoc emanate per sostenere i bilanci 2020 delle imprese impattano sulla Nota integrativa fin dall’indicazione iniziale dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio (art. 2427 c.c. n. 1). Nella Nota integrativa devono essere illustrati i criteri adottati nella valutazione delle attività e passività di Stato patrimoniale e devono essere indicate eventuali modifiche a tali criteri rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio.

Quest’anno, grazie alle norme di sostegno, sarà possibile derogare ad alcuni criteri di valutazione; è il caso della possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti, della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e della deroga sulla continuità aziendale, per citare i più rilevanti. Si tratta di norme accomunate dalla caratteristica di essere opzionali, è il redattore del bilancio a decidere se avvalersi o meno di tali possibilità. Qualora si decidesse di non ricorrere a tali norme derogatorie, si potrà indicare un’informativa del seguente tenore: “I criteri di valutazione adottati in bilancio sono quelli previsti dall’art. 2426 c.c. e non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio”.

Nei casi in cui si decidesse, invece, di applicare tali deroghe, oltre alla specifica informativa da riportare nella Nota integrativa richiesta dalle norme stesse, è opportuno richiamare l’applicazione di tali norme fin dall’indicazione iniziale dei criteri di valutazione adottati nel bilancio, in quanto si tratta di deroghe rispetto ai criteri di valutazione di cui all’art 2426 c.c. (nel caso di ammortamenti e rivalutazione) e di deroga rispetto all’art. 2423 c.c. per quanto riguarda la continuità aziendale. Nell’introdurre l’informativa sui criteri di valutazione, in tali casi, si potrebbe indicare: “i criteri di valutazione adottati in bilancio sono quelli previsti dall’art 2426, salvo quanto di seguito illustrato”.

Entrando nello specifico, nel caso di opzione per la possibilità di non iscrivere gli ammortamenti, si potrebbe inserire la seguente informativa:
“In deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2 e c., avvalendosi della facoltà prevista dall’art 60 co. 7-bis del DL 104/2020 convertito di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, sono stati sospesi per un ammontare pari al ….. gli ammortamenti per l’esercizio 2020 relativi ai seguenti beni … .
Tale deroga comporta la destinazione ad una riserva di utili indisponibile un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nel caso di utili d’esercizio insufficienti si devono destinare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio e qualora anche tali riserve non fossero sufficienti, dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura, gli utili dei successivi esercizi. Per quanto riguarda il dettagliato riscontro di come la società abbia proceduto nell’applicazione della suddetta norma e al fine di dare anche evidenza degli effetti che la mancata imputazione degli ammortamenti abbia prodotto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, si rimanda a quanto illustrato negli appositi paragrafi della presente Nota integrativa”.

Nel caso invece di ricorso alla rivalutazione dei beni d’impresa, si potrebbe indicare:
“In deroga all’art. 2426 comma 1 n. 1 c.c., avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 convertito, sono stati rivalutati i seguenti beni: … .”

In caso di applicazione della deroga sul going concern si potrebbe riportare:
“La società, ricorrendone i presupposti, con riferimento al presupposto di continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis comma 1 n.1 del c.c., si è avvalsa della disposizione di cui art. 38-quater comma 2 del DL 34/2020 in base alla quale è possibile applicare i criteri di valutazione ordinari (e non modificati) indipendentemente dalla significatività delle incertezze sulla continuità aziendale. La valutazione delle voci nel bilancio dell’esercizio precedente era stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo n. 21 dell’OIC 11 [alternativamente: Nel bilancio precedente sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater del DL 34/2020 (o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all’articolo 7 comma 2 del DL 23/2020)”.

Anche nel caso di rivalutazione dei beni d’impresa e di applicazione della deroga sul going concern nell’informativa iniziale si potrà rimandare ai successivi paragrafi per l’informativa di dettaglio richiesta dalle deroghe applicate oltre che, per la continuità, alla Relazione sulla gestione.

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