Disposizioni in materia di ravvedimento operoso parziale
By : Studio Franco Nada -
Con l’art. 4-decies del DL 34/2019 convertito è stato introdotto l’art. 13-bis del DLgs. 472/97 rubricato “Ravvedimento parziale”.
La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:
- con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- se il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l’integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo;
- in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate.