Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

By : -

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 – Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 3.1), di commento alle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2019, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla L. 145/2018 al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Obbligo di certificazione contabile

Con particolare riferimento ai nuovi obblighi documentali, che impattano già con riferi­mento al credito maturato in relazione al periodo d’imposta 2018, viene precisato che le nuove disposizioni relative all’obbligo di certificazione della documentazione conta­bile riguardano:

  • tutte le spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio, sia del periodo agevolato sia dei periodi di media;
  • tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche le imprese di grandi dimensioni (in precedenza l’obbligo era previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti).

Quanto alla circostanza che la fruizione del credito d’imposta è ora subordinata all’av­ve­nuta certificazione della documentazione contabile delle spese, viene chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

Relazione tecnica

Con riferimento all’onere, da parte dell’impresa, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avan­za­men­to e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate precisa che dalla relazione tecnica devo­no risultare, a titolo esemplificativo:

  • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
  • l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
  • gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuo­vi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa (quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa), escluse in via di massima dalle attività ammissibili, a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sa­reb­bero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.

Nuova modalità di calcolo

La legge di bilancio 2019 ha previsto l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante.

Tale nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), non essendo necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili (come invece era stato previsto in passato). In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (dif­fe­renza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Innovazione di processo – esclusione

Con riferimento all’ambito oggettivo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.4.2019 n. 40, ha chiarito che le attività relative allo sviluppo di un software qua­li­fi­cabili nell’ambito dell’“innovazione di processo” sono escluse dalle attività agevolabili ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Gli investimenti effettuati dalla società istante non possono qualificarsi, nel loro complesso, come investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili, mancando, tra l’altro, i requisiti del rischio dell’insuccesso tecnico e del rischio finanziario. Si tratta, più propriamente, di investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni im­ma­teriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti infor­ma­ti­ci a disposizione dell’azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull’utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l’impresa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *