Contributi a fondo perduto con calcolo sul fatturato medio mensile

Contributi a fondo perduto con calcolo sul fatturato medio mensile

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Contributi a fondo perduto con calcolo sul fatturato medio mensile

 

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il DL 22 Marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto sostegni”).
Il testo prevede con riferimento al contributo a fondo perduto, che ai fini della determinazione dell’agevolazione sia richiesto il calcolo di un nuovo parametro per definire la base di calcolo (nonché la riduzione del fatturato del 30%; si veda “Contributo del DL Sostegni dal 60% al 20% del 20 Marzo).

L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni’ è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:
– 60%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a €uro 100.000;
– 50%, con ricavi o compensi tra €uro 100.000 e €uro 400.000;
– 40%, con ricavi o compensi tra €uro 400.000 e fino a €uro 1 milione;
– 30%, con ricavi o compensi tra €uro 1 e €uro 5 milioni;
– 20% tra €uro 5 e €uro 10 milioni.

La base di calcolo è quindi determinata in relazione al nuovo parametro dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”.
In sostanza, il nuovo contributo è calcolato – partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
– dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
– calcolando la differenza tra i suddetti importi;
– applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, si consideri un professionista – soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato – con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a €uro 40.000. In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a €uro 5.833 (€uro 70.000/12) e quello del 2020 è pari a €uro 3.333 (€uro 40.000/12). La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a €uro 2.500.
A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a €uro 100.000), ottenendo quindi un contributo a fondo perduto spettante pari a €uro 1.500 (60% di €uro 2.500).

Per i soggetti in regime forfetario, nonostante la norma non lo disponga espressamente, stando a quanto precisato nell’ambito della relazione tecnica al DL sostegni, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Pertanto, qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a €uro 50.000 e compensi 2020 pari a €uro 30.000, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a €uro 4.167 (€uro 50.000/12) e quello del 2020 è pari a €uro 2.500 (€uro 30.000/12). Essendo la differenza pari a €uro 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a €uro 20.000 e dividendola per 12), il contributo spettante sarà pari a €uro 1000 (60% di €uro 1667).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a €uro 1.000 per le persone fisiche e a €uro 2.000 per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 Gennaio 2020.

Alla luce dell’estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione ai soggetti con ricavi 2019 fino a €uro 10 milioni, si consideri ora il caso di un’impresa con un fatturato 2019 pari a €uro 8 milioni e un fatturato 2020 pari a €uro 5 milioni. In tal caso, la differenza relativa all’ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a €uro 250.000 (€uro 3 milioni/12) e il contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro (20% di €uro 250.000).
Nonostante l’estensione dell’agevolazione ai contribuenti con ricavi fino a 10 milioni, l’importo del contributo non può comunque essere superiore a €uro 150.000.

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