Soglia per l’emissione della fattura semplificata: aumento a 400 Euro

Soglia per l’emissione della fattura semplificata: aumento a 400 Euro

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Soglia per l’emissione della fattura semplificata: aumento a 400 Euro

Aumento del limite per emissione della fattura semplificata

Con il DM 10.5.2019, pubblicato sulla G.U. 24.5.2019 n. 120, è stato disposto l’in­nal­za­mento da 100,00 a 400,00 euro della soglia per l’emissione della fattura semplificata.

Decorrenza

Il DM 10.5.2019 è entrato in vigore il 24.5.2019, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Caratteristiche della fattura semplificata

Secondo quanto disposto dall’art. 21-bis del DPR 633/72, è consentita l’emissione di una fattura semplificata nel caso in cui questa non superi una determinata soglia o in presenza di una fattura rettificativa ex art. 26 del DPR 633/72.

Le semplificazioni consistono, in sintesi, nella possibilità di:

  • identificare il cessionario o committente mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se questi risulta stabilito nel territorio dello Stato (o grazie all’iden­ti­ficativo IVA attribuito dallo Stato membro UE, in caso di soggetto passivo sta­bi­li­to nell’Unione europea), anziché mediante l’indicazione della ditta, della deno­mi­na­zione o ragione sociale, del nome e cognome, della residenza o del domicilio, richiesti, per la fattura “ordinaria”, dall’art. 21 del DPR 633/72 (art. 21-bis co. 1 lett. e) del DPR 633/72);
  • riportare la sola descrizione dei beni ceduti, in luogo della loro natura, qualità e quantità (art. 21-bis co. 1 lett. f) del DPR 633/72);

indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, o dei dati che occorrono per calcolarla, senza necessità di riportare separatamente la base imponibile (art. 21-bis co. 1 lett. g) del DPR 633/72).

Aumento del limite a 400,00 euro

La possibilità di innalzare la soglia per l’emissione del documento semplificato è pre­vi­sta dallo stesso art. 21-bis del DPR 633/72. Tuttavia, al fine di poter procedere alla modifica del limite si è resa necessaria la preventiva consultazione del Comitato IVA, conforme­men­te a quanto richiesto dalla normativa europea, la quale permette agli Stati membri di consentire l’emissione di fatture che contengano un numero ridotto di indicazioni, nel caso in cui l’importo delle stesse non sia superiore a 400,00 euro (cfr. l’art. 238 paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE).

Il DM 10.5.2019 ha quindi incrementato il limite per l’emissione della fattura sem­plifi­cata, portandolo da 100,00 a 400,00 euro di ammontare complessivo.

Peraltro, come sottolineato dalla stessa Relazione illustrativa al decreto, restano im­mutate le altre disposizioni contenute nell’art. 21-bis del DPR 633/72. Resta, dunque, vietata l’emissione della fattura semplificata per:

  • le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93;
  • le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità elen­ca­te nell’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72.

Note di variazione

Permane, infine, la possibilità di emettere la nota di variazione secondo modalità sem­plificate senza alcun vincolo in termini di importo.

Aggiornamento delle specifiche tecniche per l’emissione della fattura elettronica

Conseguentemente, sono state modificate le specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche, allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, al fine di adeguare i controlli sulle fatture semplificate emesse in formato XML. Il Sistema di Interscambio verifica che il valore dell’elemento “Importo” (o la som­ma­to­ria dei valori di tale elemento, se presente più volte), non ecceda il nuovo limite di 400,00 euro. In caso contrario la fattura verrà scartata con codice errore “00460”.

Note di variazione

Il controllo non opera se viene emessa una nota di variazione con modalità sem­pli­fi­cate. In tale circostanza, il soggetto passivo dovrà aver cura di valorizzare il blocco “DatiFatturaRettificata”, indicando numero, data ed elementi oggetto di rettifica.

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