Applicazione delle ritenute – Regime forfetario
By : Studio Franco Nada -
L’art. 6 del DL 34/2019 convertito introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati.
La disposizione è entrata in vigore l’1.5.2019, ma opera retroattivamente dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono:
- trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019);
- versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l’obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).