Vendite di beni tramite piattaforme digitali
By : Studio Franco Nada -
L’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha:
- definito i termini e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’obbligo in argomento;
- approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati.
EFFICACIA TEMPORALE DEL NUOVO ORDINE
La nuova disciplina relativa alle vendite a distanza di beni, introdotta dal suddetto art. 13, si applica dall’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) e fino al 31.12.2020. Differimento degli obblighi previsti dal DL 135/2018: È stata quindi differita all’1.1.2021 l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), entrato in vigore il 13.2.2019, in relazione ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, mediante interfacce elettroniche (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi). I soggetti passivi che, nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019, hanno facilitato le vendite a distanza di prodotti elettronici di cui all’art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 135/2018 sono tenuti a trasmettere i dati delle suddette operazioni, secondo quanto stabilito dallo stesso provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti passivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:
- beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
- ovvero beni oggetto di importazioni.
Ambito soggettivo
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72:
- residenti nel territorio dello Stato;
- non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
Nozione di soggetto passivo
Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.
Ambito oggettivo
La comunicazione ha ad oggetto le “vendite di beni a distanza”, da intendersi come:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza intracomunitarie di beni”);
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi”).
Nozione di “fornitore”
Al fine di identificare le “vendite a distanza di beni” soggette all’obbligo comunicativo, per “fornitore” si intende:
- una qualsiasi persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato;
- che effettua le vendite agendo nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Nozione di “interfaccia elettronica”
Le c.d. “interfacce elettroniche”, utilizzate per facilitare le “vendite a distanza di beni”, includono:
- i mercati virtuali (c.d. “marketplace”);
- le piattaforme digitali;
- i portali;
- altri mezzi analoghi.
Ai fini in esame, i predetti strumenti possono essere residenti o non residenti nel territorio dello Stato. Intervento del soggetto passivo “facilitatore”. La comunicazione ha ad oggetto le sole operazioni in cui il soggetto passivo “facilita” le anzidette vendite di beni a distanza. In tale ambito, il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha ricompreso i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che il soggetto passivo faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle seguenti operazioni:
- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
I soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati, in relazione a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio;
- l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica;
- il codice identificativo fiscale, ove esistente;
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- per le unità vendute in Italia, l’importo totale dei prezzi di vendita oppure (a scelta) il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
La comunicazione è effettuata per via telematica:
- direttamente, tramite i servizi Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).
La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agen-zia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.
TERMINI DI COMUNICAZIONE
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, a partire dall’1.5.2019 (data in cui è entrato in vigore l’art. 13 del DL 34/2019). La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione da parte del sistema. Nel caso in cui il file contenente i dati sia scartato per effetto dei controlli, i dati non si considerano trasmessi dell’Agenzia delle Entrate.
Primo invio dei dati:
In sede di prima applicazione degli obblighi in esame, il primo invio dei dati deve essere effettuato entro il 31.10.2019. La prima comunicazione avrà quindi ad oggetto i dati relativi al:
- secondo trimestre 2019, a partire dall’1.5.2019, dunque i soli mesi di maggio e giugno 2019;
- terzo trimestre 2019 (mesi di luglio, agosto e settembre 2019).
Prodotti elettronici
Ai sensi dell’art. 13 co. 4 del DL 34/2019, per il periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019, deve essere effettuata la comunicazione, di cui al citato art. 11-bis co. 11 – 15 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019), relativa ai dati delle vendite a distanza facilitate da soggetti passivi mediante interfacce elettroniche (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), seppur limitatamente a:
- telefoni cellulari;
- console da gioco;
- tablet PC;
La comunicazione riguarda le vendite dei predetti beni:
- importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- ceduti nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea ad una persona che non è soggetto passivo.
La comunicazione per il periodo tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019 deve essere effettuata:
- con le medesime modalità sopra indicate;
- entro il 31.10.2019
Rettifica: In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la precedente comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.
RESPONSABILITA’ E REGIME DEI CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 13 co. 3 del DL 34/2019, i soggetti passivi sono considerati debitori dell’IVA in relazione alle vendite di beni a distanza per le quali hanno:
- omesso la trasmissione dei relativi dati;
- trasmesso i dati in modo incompleto.
Responsabilità per l’omessa trasmissione dei dati. Nel caso di mancata trasmissione dei dati, i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Responsabilità per la trasmissione di dati incompleti. Nel caso di trasmissione di dati incompleti, i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
Tale documentazione deve essere:
- messa a disposizione, su richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria;
- conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.