Scadenzario Settembre 2019
By : Studio Franco Nada -
SETTEMBRE 2019: Principali adempimenti
16.9.2019
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2019;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Ravvedimento acconto IMU/TASI
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU e/o TASI dovuto per il 2019, la cui scadenza del termine era il 17.6.2019, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 31.12.2020;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019:
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019;
- la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2019.
Versamento rata saldo IVA 2018
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2018 (modello IVA 2019):
- la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019;
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
- la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2019;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2019;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 non è di almeno 500,00 euro.
Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati
I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la prima delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall’1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019
n. 58 (c.d. “decreto crescita”).
Tributi apparecchi da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
- sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
- in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2019.
24.9.2019
Pedaggi autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare, entro le ore 14.00, le domande:
- per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all’anno 2018;
- al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it;
- sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 2.7.2019 ed entro le ore 14.00 del 17.7.2019.
25.9.2019
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di agosto 2019, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di agosto 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
30.9.2019
Versamenti imposte da modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e IVA 2019
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, in particolare:
- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
- del saldo per l’anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2019 dell’addizionale comunale;
- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;
- dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- del saldo IVA relativo al 2018, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino al 30.6.2019.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2019 PF
Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
- saldo dei contributi per l’anno 2018;
- primo acconto dei contributi per l’anno 2019.
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
- artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti;
- anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti che effettuano i versamenti in forma rateale e che non intendono avvalersi della proroga devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi. Qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, occorre effettuare il versamento delle prime tre rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.
Versamento diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Dichiarazione e versamento “exit tax”
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.9.2019 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
- relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
- unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- va effettuato entro il 30.11.2020;
- comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
- se effettuato entro il 28.11.2019, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;
- se effettuato dopo il 28.11.2019 ed entro il 30.11.2020, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 30.8.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
- con riferimento alla scadenza del 31.7.2019 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);
- applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 29.10.2019), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.
Versamento rate imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019;
- la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019.
Modifica acconti da 730/2019
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
- di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
- oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2019.
Trattenuta ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono trattenere, dalle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre 2019, la seconda delle tre rate delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall’1.1.2019 al 30.4.2019, ai sensi dell’art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. “decreto crescita”). La rata delle ritenute che viene trattenuta dovrà essere versata entro il 16.10.2019.
Domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2018:
- alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali;
- da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Domande credito d’imposta per le edicole
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2018:
- al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta;
- mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
Versamenti per la “rottamazione” dei ruoli riguardanti tributi doganali
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, riguardanti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali) e l’IVA riscossa all’importazione, che hanno presentato la domanda di “rottamazione” entro il 30.4.2019, devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione.
Trasmissione dati operazioni con l’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
- effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di agosto 2019;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di agosto 2019.
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale;
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2020. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2021.
Rimborso IVA assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
- dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2018;
- in via telematica.
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2018:
- se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
- se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS
I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
- sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;
- relativa all’anno 2018.
“Remissione in bonis” per il 5 per mille IRPEF
I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF relativa al 2018 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
- in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
- mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l’effettuazione delle successive integrazioni documentali;
- con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2019.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.