Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl
By : Studio Franco Nada -
Nuovi limiti
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.
In particolare:
- la prima, apportata dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- la seconda, apportata dal DL 18.4.2019 n. 32
(c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella
L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal DLgs. 14/2019.
Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.
Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl
Modifiche apportate dal DLgs. 14/2019
L’art. 379 co. 1 del DLgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
A parte la conferma delle ipotesi correlate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si sostituiva la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.
Oltre all’abbassamento delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:
- mentre nella previgente disciplina, ai fini dell’insorgere dell’obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi consecutivi, la nuova disciplina ha ritenuto sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
- si precisava, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato alla condizione in esame cessava quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.
Entrata in vigore
La previsione normativa che ha introdotto la disciplina sopra illustrata è entrata in vigore il 16.3.2019.
Esercizi da considerare
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dal modificato art. 2477 c.c., ai sensi dell’art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, si doveva avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.
Modifiche apportate dal DL 32/2019 convertito
L’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal DLgs. 14/2019.
In particolare, il nuovo intervento del legislatore ha portato:
- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 10 a 20 unità.
L’art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:
- l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- la cessazione dell’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.
Entrata in vigore
La previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il 18.6.2019.
Esercizi da considerare
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l’art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
Controllori già nominati
Il DLgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543 co. 1 c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).
Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le srl fossero “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.
La disposizione che ha fissato il termine del 16.12.2019 non è stata modificata dal DL 32/2019 convertito.
Trattandosi di un termine massimo, alcune società – soprattutto approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018 – potrebbero aver provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore anteriormente alle modifiche apportate dal DL 32/2019 convertito.
Sono, allora, ipotizzabili situazioni in cui soggetti nominati nel rispetto della disciplina modificata dal DLgs. 14/2019 si ritrovino ad operare nel contesto di società non più obbligate – alla luce delle modifiche introdotte dal DL 32/2019 convertito – ad attivare controlli.
Poiché al riguardo il DL 32/2019 convertito non ha previsto nulla, per la situazione appena descritta possono ipotizzarsi le seguenti fattispecie:
- organo di controllo già nominato;
- revisore già nominato;
- organo di controllo/revisore già nominato.
Organo di controllo già nominato
Per le srl che abbiano già provveduto alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), senza funzioni di revisione legale, non essendo ravvisabile, nella specie, né una causa di decadenza (non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore all’art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci), appare preferibile la soluzione secondo la quale l’organo di controllo eventualmente già nominato resti in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Revisore già nominato
Nel caso in cui la srl dovesse aver già provveduto alla nomina del solo revisore legale, invece, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. i) del DM 28.12.2012 n. 261, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
L’assemblea che prende atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe provvedere alla revoca.
Preventivamente, l’organo di amministrazione deve comunicare per iscritto al revisore di avere formulato all’assemblea la proposta di giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi.
Organo di controllo/revisore già nominato
Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci (o i sindaci unici) con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in materia di cessazione rispetto alle indicazioni dettate per i revisori, desumibile dall’art. 1 co. 2 del DM 28.12.2012 n. 261, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.
Adeguamenti statutari
Si tenga presente, infine, che, a fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.
In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:
- “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
- “La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.
Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.
In caso di una Srl che supererà i nuovi limiti nel 2019 (biennio 2018-2019), entro quale data dovrà provvedere con la nomina del Revisore, in sede di approvazione del bilancio 2019 o prima in modo da consentire al revisore le attività di controllo su tale bilancio?
Buon pomeriggio Marco, e grazie per esserti interessato all’articolo.
Lo nomina del revisore dovrà avvenire in sede di assemblea che approverà il bilancio 2019.
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