Interventi antisismici e di riqualificazione energetica: sconto sul corrispettivo
By : Studio Franco Nada -
Per effetto dell’art. 10 co. 1 – 3 del DL 34/2019 convertito, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni d’imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
L’esercizio dell’opzione deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.
In particolare, lo sconto:
- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;
- è di importo pari all’ammontare della detrazione d’imposta spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Al fornitore l’ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.
Ulteriore cessione da parte del fornitore
Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).
Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.