Transito dal regime di vantaggio al regime forfetario in corso d’anno

Transito dal regime di vantaggio al regime forfetario in corso d’anno

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Transito dal regime di vantaggio al regime forfetario in corso d’anno

Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. 140, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile il transito dal regime di vantaggio (DL 98/2011 e L. 244/2007) al regime for­fe­tario (L. 190/2014) in corso d’anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal pri­mo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e com­pensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000,00 euro.

Continuità tra regimi

È stato precisato che il regime di vantaggio e quello forfetario, anche se hanno ca­rat­te­ristiche in parte diverse, sono entrambi regimi naturali e, quindi, applicabili dai con­tri­buenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il re­gi­me or­di­nario. Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad am­met­tere il naturale passaggio da un regime all’altro per comportamento concludente, laddove vengano meno i requisiti del regime di vantaggio, ma non anche del regime forfetario. Conseguentemente, non risulta operativa la norma che imponeva a coloro che usci­va­no con effetto immediato dal regime di vantaggio l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni (art. 1 co. 111 della L. 244/2007).

Fatturazione e determinazione del reddito

Al superamento in corso d’anno del limite di 30.000,00 euro, è sufficiente sostituire sulle fatture il riferimento al regime di vantaggio con quello forfetario. Ai fini dell’imposizione diretta, il reddito imponibile per l’intero anno in cui si verifica il passaggio tra regimi è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

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