Transito dal regime di vantaggio al regime forfetario in corso d’anno
By : Studio Franco Nada -
Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. 140, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile il transito dal regime di vantaggio (DL 98/2011 e L. 244/2007) al regime forfetario (L. 190/2014) in corso d’anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000,00 euro.
Continuità tra regimi
È stato precisato che il regime di vantaggio e quello forfetario, anche se hanno caratteristiche in parte diverse, sono entrambi regimi naturali e, quindi, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all’altro per comportamento concludente, laddove vengano meno i requisiti del regime di vantaggio, ma non anche del regime forfetario. Conseguentemente, non risulta operativa la norma che imponeva a coloro che uscivano con effetto immediato dal regime di vantaggio l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni (art. 1 co. 111 della L. 244/2007).
Fatturazione e determinazione del reddito
Al superamento in corso d’anno del limite di 30.000,00 euro, è sufficiente sostituire sulle fatture il riferimento al regime di vantaggio con quello forfetario. Ai fini dell’imposizione diretta, il reddito imponibile per l’intero anno in cui si verifica il passaggio tra regimi è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.