Memorizzazione e trasmissione telematica: regime sanzionatorio e credito d’imposta per l’adeguamento
By : Studio Franco Nada -
Regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:
- la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.
Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.
Credito d’imposta per l’adeguamento
Al fine di agevolare l’acquisto dei registratori telematici o l’adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l’attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d’imposta (art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015).
Misura dell’agevolazione
Tale credito è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adatta-mento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:
- 250,00 euro, in caso di acquisto;
- 50,00 euro, in caso di adattamento.
Condizioni di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo “6899”), che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- a condizione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili (es. assegni bancari e postali, circolari e non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, che richiama il provv. 4.4.2018 n. 73203);
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.
Si precisa, inoltre, che con riferimento a tale credito non si applicano:
- il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- il limite “generale” annuale per le compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
Indicazione nel modello REDDITI
Il credito d’imposta in argomento dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.