Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
By : Studio Franco Nada -
L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.
L’introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
- dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.
Quadro normativo
Il nuovo regime obbligatorio è stato introdotto dall’art. 17 del DL 23.10.2018 n. 119, il quale ha modificato l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Nella sua precedente formulazione, infatti, l’art. 2 citato non prevedeva un obbligo generalizzato, bensì un regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
I nuovi adempimenti erano previsti in via obbligatoria soltanto per alcune tipologie di operazioni, ossia per le cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.
Per effetto dell’art. 17 del DL 119/2018, il regime opzionale è stato superato dal nuovo regime obbligatorio. Tuttavia, è espressamente previsto che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d’imposta 2019 (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).
Per quanto concerne le disposizioni attuative dell’art. 2 in commento, si ricorda che:
- il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, ha approvato le specifiche tecniche per la memorizzazione e l’invio telematico dei dati e, in particolare, ha individuato gli strumenti necessari a effettuare tali adempimenti;
- il DM 7.12.2016 ha definito le modalità di documentazione delle operazioni ai fini commerciali;
- il DM 10.5.2019 ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono escluse dai nuovi adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi.
Decorrenza
Fatte salve le specifiche ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019, il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, si applica:
- dall’1.7.2019, per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall’1.1.2020, per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72.
Soggetti obbligati all’applicazione anticipata dell’obbligo
Con la ris. 8.5.2019 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di verificare il superamento della suddetta soglia di 400.000,00 euro (e, quindi, al fine di individuare i soggetti tenuti all’applicazione anticipata dell’obbligo), occorre considerare il volume d’affari complessivo realizzato dai soggetti passivi IVA nel periodo d’imposta 2018.
Ad esempio, se un soggetto passivo ha realizzato nel 2018 un volume d’affari pari a 800.000,00 euro derivante per un ammontare di 500.000,00 euro da operazioni soggette a fatturazione, e soltanto per un ammontare pari a 300.000,00 euro da operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si applica dall’1.7.2019, non potendosi distinguere le due tipologie di operazioni ai fini della verifica del superamento della soglia stabilita.
Attività iniziate nel 2019
Con la medesima ris. 47/2019, l’Agenzia ha precisato che per le attività avviate dal 2019 l’obbligo non può applicarsi in via anticipata (posto che il volume d’affari da considerare per verificare il superamento della soglia di 400.000,00 euro è quello dell’anno 2018).