E-fatture: nuova proroga consultazione e acquisizione
By : Studio Franco Nada -
Adesione al servizio di consultazione e acquisizione: ulteriore proroga dei termini
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.5.2019 n. 164664, sono stati ulteriormente rinviati i termini per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
Adesione all’accordo di servizio
Con il provv. 21.12.2018 n. 527125, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che i soggetti passivi (e i consumatori finali) possano aderire ad un Accordo di servizio sulla base del quale consultare e scaricare i file XML delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio. I soggetti che non manifestino tale adesione potranno consultare soltanto i “dati fattura”, intendendosi per tali quelli definiti, principalmente, nell’art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione dei dati indicati nel co. 2 lett. g) dello stesso articolo, relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’operazione.
Proroga dei termini
Con il provv. 30.5.2019 n. 164664 stati ridefiniti i termini per l’adesione al servizio.
In particolare:
- la funzionalità che consentirà di aderire all’Accordo di servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici sarà resa disponibile a partire dall’1.7.2019 (rispetto al precedente 31.5.2019);
- il periodo transitorio in cui l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche terminerà il 31.10.2019, data ultima per effettuare l’adesione (rispetto al precedente termine del 2.9.2019).
Un’ulteriore novità concerne l’ampliamento dei termini di cancellazione dei file XML delle fatture elettroniche in caso di mancata adesione o alla scadenza del periodo di consultazione.
Si prevede, infatti, che l’eliminazione sia effettuata dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni (invece dei 30 fissati in precedenza) dal termine per effettuare la scelta. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), i file saranno integralmente memorizzati e saranno cancellati entro 60 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.