Ecobonus auto e moto 2019
By : Studio Franco Nada -
Ecobonus e detrazione d’imposta per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
I co. 1031 ss. dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) contengono disposizioni che mirano ad introdurre disincentivi, sotto forma di una ulteriore imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica (biossido di carbonio o CO2) superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi per l’acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni e per l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Con il DM 20.3.2019, pubblicato sulla G.U. 6.4.2019 n. 82, sono state emanate le disposizioni attuative:
- del contributo spettante in relazione agli acquisti di veicoli a ridotte emissioni di anidride carbonica (c.d. “ecobonus”), rendendo quindi operativa la procedura di erogazione a partire dall’8.4.2019;
- della detrazione IRPEF/IRES spettante per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1
Il contributo spetta:
- a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.
Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).
La misura del contributo:
- varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di anidride carbonica emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.
Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo è pari a:
- 6.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
- 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.
In assenza della rottamazione, il contributo è pari a:
- 4.000,00 euro, con emissioni di anidride carbonica da 0 a 20 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.
Contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto
Viene riconosciuto un contributo anche per coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1 o 2.
Il contributo:
- è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2;
- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli
I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.
Modalità di accesso e fruizione dei contributi
La gestione dei contributi è affidata all’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa-Invitalia.
I venditori dei veicoli agevolabili devono, tra le altre cose:
- prenotare i contributi registrandosi nel sistema informatico e inserendo i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo, secondo la procedura resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it);
- confermare l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo;
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.
Esaurimento delle risorse disponibili
Con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it sarà comunicato il termine delle operazioni di prenotazione dei contributi per esaurimento delle risorse disponibili.
Detrazione d’imposta per l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica
È stata inoltre prevista una detrazione IRPEF/IRES del 50% per le spese:
- sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”), non accessibili al pubblico, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La nuova detrazione:
- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 (§ 3.5):
- il limite di 3.000,00 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica;
- nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti. la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000,00 euro, va ripartita tra gli aventi diritto;
- ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di 1.500,00 euro per periodo d’imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l’intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000,00 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi.
Documentazione delle spese
Per fruire della suddetta detrazione IRPEF/IRES, il DM 20.3.2019 stabilisce che i pagamenti devono essere effettuati:
- con bonifico bancario o postale;
- ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il pagamento con le suddette modalità non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Ulteriori disposizioni attuative Ulteriori disposizioni attuative della detrazione d’imposta in esame potranno essere stabilite con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
È stata inoltre prevista una detrazione IRPEF/IRES del 50% per le spese:
- sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”), non accessibili al pubblico, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La nuova detrazione:
- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 (§ 3.5):
- il limite di 3.000,00 euro deve intendersi riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica;
- nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti. la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000,00 euro, va ripartita tra gli aventi diritto;
- ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di 1.500,00 euro per periodo d’imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l’intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000,00 euro potrà beneficiare, per il medesimo periodo d’imposta, dell’importo residuo per ulteriori interventi.
Documentazione delle spese
Per fruire della suddetta detrazione IRPEF/IRES, il DM 20.3.2019 stabilisce che i pagamenti devono essere effettuati:
- con bonifico bancario o postale;
- ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il pagamento con le suddette modalità non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Ulteriori disposizioni attuative
Ulteriori disposizioni attuative della detrazione d’imposta in esame potranno essere stabilite con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.