Trasmissione telematica dei corrispettivi
By : Studio Franco Nada -
Invio dei dati tramite procedura Web
Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 ha modificato le disposizioni attuative e le regole tecniche in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo definito dall’art. 17 del DL 119/2018. Tale decreto, infatti, ha previsto il superamento del previgente regime opzionale e la conseguente introduzione di un nuovo regime obbligatorio di invio dei dati per la generalità dei commercianti al minuto.
Quadro Normativo
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, novellato dall’art. 17 del DL 119/2018, la generalità dei soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto ex art. 22 del DPR 633/72 saranno tenuti a memorizzare in via elettronica e a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’obbligo entra in vigore:
- dall’1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall’1.1.2020, per gli altri commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Le ipotesi di esonero saranno definite con decreti ministeriali di prossima emanazione.
Stante il nuovo quadro normativo, il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297 ha aggiornato le regole di memorizzazione e di trasmissione dei dati definite dal provv. 28.10.2016 n. 182017 ai fini del previgente regime opzionale.
In particolare, con il nuovo provvedimento:
- è stato previsto un nuovo strumento per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati;
sono state definite le modalità per conferire (o revocare) la delega alla consultazione delle informazioni inviate all’Agenzia delle Entrate.
Nuova procedura web per l’invio dei corrispettivi
Inizialmente, il provv. 28.10.2016 n. 182017 prevedeva che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potesse essere effettuata soltanto mediante i c.d. “Registratori Telematici”, ovvero mediante registratori di cassa adattati alle nuove funzioni.
Con il provv. 18.4.2019 n. 99297, viene stabilito che i medesimi adempimenti potranno essere effettuati mediante una procedura web gratuita che verrà messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che sarà utilizzabile anche tramite dispositivi mobili (es. tablet). La stessa procedura consentirà anche l’emissione del c.d. “documento commerciale” definito dal DM 7.12.2016. Infatti, anche se gli esercenti soggetti all’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 non sono tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale, devono certificare le operazioni mediante il nuovo documento.
Modalità di delega alla consultazione dei dati
Il provv. 28.10.2016 n. 182017 stabilisce che le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione dei soggetti titolari dei registratori telematici, ovvero di soggetti da questi delegati, all’interno di un’apposita area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore. Con il provv. 18.4.2019 n. 99297 viene specificato che gli esercenti possono conferire la delega alla consultazione dei dati soltanto agli intermediari di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, e che il conferimento e la revoca della delega devono avvenire secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241.