Scadenzario Aprile 2019
By : Studio Franco Nada -
APRILE 2019: Principali adempimenti
10.4.2019
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2018;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
16.4.2019
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2019;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento rata saldo IVA 2018
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2018, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2019;
corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2019
23.4.2019
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019. L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.
26.4.2019
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di marzo 2019, in via obbligatoria o facoltativa;
- ovvero al trimestre gennaio-marzo 2019, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di marzo 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
30.4.2019
Domande per la “rottamazione” dei ruoli relativi agli anni 2000-2017
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”).
La domanda va presentata:
- mediante l’apposito modello “DA-2018”;
- personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario;
- mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione. Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare domande già presentate.
Domande per il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti
Le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro, o per le quali è stata
aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della
L. 27.1.2012 n. 3, devono presentare
all’Agente della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi della
definizione agevolata dei carichi affidati
tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti dall’omesso versamento (c.d. “saldo e
stralcio”):
- di imposte risultanti dalla liquidazione automatica di dichiarazioni annuali;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La domanda va presentata:
- mediante l’apposito modello “SA-ST”;
- mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
- relativa all’anno 2018 (modello IVA 2019);
- esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.
Opzione liquidazione IVA di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2019 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
- all’Agenzia delle Entrate;
mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2018 (modello IVA 2019).
Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017 (modello IVA 2018);
- gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2018.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle domande sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Trasmissione dati fatture
I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:
- relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Per i contribuenti che hanno esercitato l’apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione telematica dei dati in esame consente di beneficiare delle previste agevolazioni.
Trasmissione dati operazioni con l’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
- effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale;
- siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, mediante l’uso di interfacce elettroniche (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), possono inviare la comunicazione relativa al mese di marzo 2019 entro il 31.5.2019.
Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
- relativo al trimestre gennaio-marzo 2019;
- utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421.
Il credito IVA trimestrale può essere:
- chiesto a rimborso;
- oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.
La presentazione del modello deve avvenire:
- in via telematica;
direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Imposta di bollo documenti informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
- dovuta per l’anno 2018 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
- mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:
- alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;
- al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2019.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442 è stato approvato il nuovo “modello RLI” da utilizzare per la registrazione. È però ancora possibile utilizzare il precedente modello, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione compensi attività mediche e paramediche
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2018:
- l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;
- il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
La comunicazione deve avvenire:
- in via telematica;
- utilizzando il modello “SSP”.