Scadenzario Aprile 2019

Scadenzario Aprile 2019

By : -

Scadenzario Aprile 2019

APRILE 2019: Principali adempimenti

10.4.2019

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2018;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel trimestre.

16.4.2019

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2019;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­trate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

Versamento rata saldo IVA 2018

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2018, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2019;

corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2019

23.4.2019

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019. L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.

26.4.2019

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2019, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2019, in via obbliga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2019, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io, febbraio e marzo 2019, appositamente contrassegnati, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

30.4.2019

Domande per la “rottamazione” dei ruoli relativi agli anni 2000-2017

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos­sione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 devono presentare l’ap­po­sita domanda per avvalersi della definizione age­volata delle cartelle di pagamento, degli accer­ta­men­ti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”).

La domanda va presentata:

  • mediante l’apposito modello “DA-2018”;
  • personalmente dal debitore, oppure av­valen­dosi di un intermediario;
  • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione op­pure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.

Possono presentare la domanda anche i soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione. Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare do­mande già presentate.

Domande per il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti

Le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro, o per le quali è stata aperta la pro­cedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della
L. 27.1.2012 n. 3, devono presentare all’Agente della Riscos­sione l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti dall’omesso versamento (c.d. “saldo e stralcio”):

  • di imposte risultanti dalla liquidazione automatica di dichiarazioni annuali;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse pre­vi­denziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La domanda va presentata:

  • mediante l’apposito modello “SA-ST”;
  • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.

Dichiarazione annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2018 (modello IVA 2019);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro pos­so­no essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della dichiarazione con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2019 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:

  • all’Agenzia delle Entrate;

mediante la compilazione del quadro VG della dichia­razione IVA relativa al 2018 (modello IVA 2019).

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2017 (modello IVA 2018);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2018.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

  • nell’anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle do­man­de sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;

la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­tegra­­tive.

Trasmissione dati fatture

I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmette­­re all’A­gen­­­zia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle no­te di varia­zio­ne e delle bollette doganali:

  • relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

Per i contribuenti che hanno esercitato l’ap­po­sita opzio­ne ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione tele­ma­tica dei dati in esa­­me consente di beneficiare delle previste agevolazioni.

Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entrate i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, mediante l’uso di interfacce elettroniche (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), possono inviare la comuni­ca­zio­ne relativa al mese di marzo 2019 entro il 31.5.2019.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2019;
  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sotto­scrizione dell’organo di revisione legale.

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;

direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­li­tati.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2018 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;

secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2019 e al paga­mento della relativa imposta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2019.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442 è stato approvato il nuo­vo “mo­dello RLI” da utilizzare per la registrazione. È però ancora possibile utilizzare il prece­den­te modello, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2018:

  • l’ammontare dei compensi complessivamente ri­scos­si in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e parame­diche, per le prestazioni rese all’interno delle pro­prie strutture;
  • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun eser­cente attività di lavoro autonomo mediche e para­mediche.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • utilizzando il modello “SSP”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *