Proroghe per spesometro, esterometro e liquidazioni periodiche
By : Studio Franco Nada -
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture, alle liquidazioni IVA, alle operazioni con l’estero e agli interventi condominiali
Con un comunicato stampa del 27.2.2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione un apposito DPCM contenente le proroghe dei termini, scadenti il 28.2.2019, in relazione alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:
- le fatture relative alla seconda metà del 2018 (c.d. “spesometro”);
- le liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2018;
- le operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”).
Il DPCM contiene inoltre specifiche proroghe in relazione agli adempimenti riguardanti i soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, mediante l’uso di interfacce elettroniche.
Con il provv. 27.2.2019 n. 48597, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre disposto la proroga del termine del 28.2.2019 in relazione alla comunicazione telematica dei dati riguardanti le spese sostenute nel 2018 per interventi:
- di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o di arredo;
- effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Proroga della comunicazione dei dati delle fatture
Viene prorogato dal 28.2.2019 al 30.4.2019 il termine per l’invio della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) relativa:
Abolizione dell’adempimento dal periodo d’imposta 2019
Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 916 della L. 205/2017, che ha abrogato l’art. 21 del DL 78/2010, la comunicazione in argomento risulta abolita a partire dal periodo d’imposta 2019, a seguito dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Pertanto, la comunicazione relativa agli ultimi due trimestri del 2018 (ovvero all’ultimo semestre 2018) costituisce l’ultima comunicazione da inviare.
Proroga della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA
Viene prevista la proroga dal 28.2.2019 al 10.4.2019 del termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018.
Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010, la comunicazione deve essere trasmessa, di regola, nei termini di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (ancorché abrogato), ossia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre.
Proroga della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere
Viene prorogato al 30.4.2019 anche il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2019.
La comunicazione è stata introdotta con decorrenza dal 2019 e deve essere trasmessa da parte della generalità dei soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fanno eccezione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
L’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 stabilisce che la comunicazione deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Pertanto, le comunicazioni:
Per effetto della proroga, le comunicazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019 dovranno essere effettuate entro il 30.4.2019, venendo a coincidere con il termine ordinario previsto per la comunicazione relativa al mese di marzo 2019.
Proroga degli adempimenti per vendite a distanza tramite interfaccia elettronica
Il DPCM prevede la proroga dei termini di versamento dell’IVA e di presentazione dell’“esterometro” da parte dei soggetti passivi che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Ai sensi dell’art. 11-bis co. 11-15 del DL 14.12.2018 n. 135, conv. L. 11.2.2019 n. 12, si considera che tali soggetti abbiano ricevuto e ceduto i prodotti elettronici in argomento quando facilitano le vendite al verificarsi delle seguenti situazioni:
Per effetto delle nuove disposizioni (entrate in vigore il 13.2.2019), tali soggetti sono tenuti ad assolvere l’imposta sull’acquisto dei beni e a versare l’IVA applicata sulla successiva cessione a privati consumatori.
Versamento dell’IVA
Al riguardo, il DPCM prevede la proroga al 16.5.2019 dei termini per il versamento dell’IVA dovuta in relazione alle suddette operazioni, che sarebbero scaduti entro il 16.4.2019.
Tuttavia, è prevista la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo.
Comunicazione delle operazioni
Per i medesimi soggetti viene altresì prorogato dal 30.4.2019 al 31.5.2019 il termine per l’invio dei dati relativi alle operazioni (“esterometro” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) del mese di marzo 2019.
Il 31.5.2019 costituisce quindi il termine sia per l’invio della comunicazione relativa al mese di marzo 2019 che per la comunicazione relativa al mese di aprile 2019 (ferma restando la suddetta proroga al 30.4.2019 delle comunicazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019).
Proroga della comunicazione dei dati relativi alle spese per interventi sulle parti comuni condominiali
Con il provv. 27.2.2019 n. 48597, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato, dal 28.2.2019 all’8.3.2019, il termine per effettuare l’invio telematico delle comunicazioni contenenti i dati relativi alle spese sostenute nel 2018 dal condominio, con riferimento:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La proroga:
- riguarda solo le comunicazioni dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2018, da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF), ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e del DM 1.12.2016;
- è stata disposta anche al fine di consentire il recepimento delle nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
a) Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione in esame gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se si tratta di condomìni fino ad otto condòmini (c.d. “condomìni minimi”).
In relazione alla comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2018, l’obbligo ricade quindi sull’amministratore in carica al 31.12.2018.
Condomìni senza amministratore
Se, invece, nel “condominio minimo” non si è provveduto a nominare un amministratore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione in esame non si applica (i singoli condòmini non sono quindi tenuti alla trasmissione telematica).
b) modalità di comunicazione
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo;
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
Le comunicazioni dei dati relative al 2018 devono essere effettuate sulla base delle nuove specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2019 n. 28213.
Le specifiche tecniche sono state infatti implementate con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e al fine di recepire le novità introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale, come le spese per interventi di “sistemazione a verde”.