Memorizzazione e Trasmissione telematica: Documentazione delle operazioni

Memorizzazione e Trasmissione telematica: Documentazione delle operazioni

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Memorizzazione e Trasmissione telematica: Documentazione delle operazioni

Come già specificato, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

  • l’obbligo di registrazione di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
  • le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta.

Obbligo di emissione della fattura

Resta fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l’obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In caso di emissione della fattura (anche su base volontaria), non ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

Peraltro, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio.

L’emissione del documento elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) potrà avvenire mediante gli stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi. Il registratore consentirà, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere telematicamente il documento ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Documento commerciale

In mancanza dell’emissione della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno ai fini commerciali, mediante la nuova tipologia di documento definita dal DM 7.12.2016.

Tale documento, infatti, che può essere rilasciato sia mediante i registratori telematici, sia utilizzando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Di regola, dunque, il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Documento commerciale valido ai fini fiscali

Su richiesta del cliente, tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali.

In tal modo, esso sarà considerato idoneo:

  • ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  • ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
  • ad attestare l’effettuazione delle operazioni ai fini della fatturazione differita.

Formato cartaceo o elettronico

Si osserva, infine, che il documento può essere emesso in formato cartaceo ovvero, previo accordo con il destinatario, in formato elettronico (garantendone l’autenticità e l’integrità).

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